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Il datore che non adempie al ripristino del rapporto retribuisce il lavoratore anche senza prestazione
Con la Sentenza n. 2990 del 7 febbraio 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in tema di appalto fittizio di manodopera, il rifiuto illegittimo del datore di ricevere i servigi del prestatore, offerti in modo tempestivo, lo obbliga a corrispondere le retribuzioni, perché l’interessato non può subire ulteriori conseguenze dannose dalla condotta omissiva della società.L’obbligo per il datore di versare le spettanze a carico del committente scatta a partire dalla messa in mora.Nella pronuncia si legge che ‘in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell’art. 3 bis del D.Lgs 276/03, a decorrere dalla messa in mora’.