8/2/2018 – Il datore che non adempie al ripristino del rapporto retribuisce il lavoratore anche senza prestazione

SeacInfo Amministrazione del personale
Il datore che non adempie al ripristino del rapporto retribuisce il lavoratore anche senza prestazione
Con la Sentenza n. 2990 del 7 febbraio 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in tema di appalto fittizio di manodopera, il rifiuto illegittimo del datore di ricevere i servigi del prestatore, offerti in modo tempestivo, lo obbliga a corrispondere le retribuzioni, perché l’interessato non può subire ulteriori conseguenze dannose dalla condotta omissiva della società.L’obbligo per il datore di versare le spettanze a carico del committente scatta a partire dalla messa in mora.Nella pronuncia si legge che ‘in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell’art. 3 bis del D.Lgs 276/03, a decorrere dalla messa in mora’.

Articoli Correlati