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Licenziabile la lavoratrice madre solo in caso di chiusura dell’intera azienda
Con la Sentenza n. 14515 del 6 giugno 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un’azienda, ha stabilito che la lavoratrice madre può essere licenziata anche prima del compimento dell’anno di vita del bambino, ma solamente in caso di chiusura di tutta l’azienda e non del singolo reparto in cui opera il dipendente.La deroga al divieto di recesso ex art. 54, comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 151/2001 è infatti contenuta in una fattispecie normativa di stretta interpretazione, che non può trovare applicazione in via estensiva o analogica.