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Attestazione sui contratti a canone concordato per beneficiare della cedolare secca
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello proposto dal SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnataria) ha fornito chiarimenti in merito ai criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire, in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, che permettono di beneficiare della cedolare secca pari al 10% sui canoni.Facendo riferimento al D.M. delle Infrastrutture del 16 gennaio 2017 viene ricordato che la norma prevede che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del contratto dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Per i contratti di locazione a canone concordato ‘non assistiti’ le parti sono, invece, tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che per i contratti a canone concordato non assistiti’, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni.Infine l’Agenzia delle Entrate precisa che, nonostante nel D.M. non sia previsto alcun obbligo in capo alle parti contrattuali di allegare l’attestazione, in sede di registrazione, l’allegazione appare, peraltro, opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista.