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L’INAIL deve coprire anche il danno da mobbing
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6346 pubblicata il 5 marzo 2019, ha ritenuto che anche il danno da mobbing sia soggetto alla copertura assicurativa dell’INAIL, quando ricorrono le condizioni per esonerare l’azienda dal risarcimento.In ossequio all’art. 10 del DPR n. 1124/1965, se il danno biologico lamentato dal lavoratore non è dovuto dal datore di lavoro, l’INAIL è l’unico legittimato a coprire la patologia. L’Istituto infatti, secondo i giudici, deve garantire la tutela assicurativa ad ogni forma di malattia fisica o psichica legata all’attività di servizio, anche se non ricompresa fra le malattie tabellate o fra i rischi indicati: il danno da mobbing rientra nelle malattie professionali non tipizzate.