6/2/2020 – Solo la colpa dell’impresa esclude l’assenza per infortunio dal comporto

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Solo la colpa dell’impresa esclude l’assenza per infortunio dal comporto
La Corte di Cassazione ha affermato che l’assenza dal lavoro a seguito di un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro, non concorre al calcolo del comporto solo nel caso in cui vi sia colpa dell’impresa.Con la Sentenza n. 2527 del 4 febbraio 2020, la Suprema Corte ha precisato che, ai fini dell’esclusione dal comporto, non è sufficiente che la malattia abbia origine professionale, ma è necessaria la prova dell’inadempienza del datore agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c.. Conseguentemente, in mancanza di una situazione nociva o dannosa, il licenziamento per superamento del comporto è giustificato.

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