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No al demansionamento se manca espressa volontà del lavoratore
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16594 del 3 agosto 2020, ha statuito che il datore di lavoro non può demansionare il lavoratore che non abbia espresso la chiara volontà di accettare tale provvedimento.Infatti, gli ermellini affermano che perché ci sia tacita acquiescenza è necessario un comportamento del lavoratore inequivocabilmente incompatibile con la volontà di impugnare il suddetto provvedimento.