5/2/2018 – Accordo aziendale: non necessaria la forma scritta per la stipula e la disdetta

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Accordo aziendale: non necessaria la forma scritta per la stipula e la disdetta
Secondo la Corte di Cassazione per la stipula dell’accordo aziendale non è richiesta necessariamente la forma scritta, ma è ammessa la conclusione anche per fatti concludenti e, di conseguenza, una delle parti può dare la disdetta anche a voce, a meno di un’eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta dalle parti. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018, ha chiarito che il principio di libertà delle forme trova applicazione anche rispetto all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune e che spetta alla parte che eccepisce l’avvenuto recesso l’onere della prova e se gli altri contraenti hanno chiesto di metterlo per iscritto la prima deve dimostrare che la successiva dichiarazione era solo confermativa.

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