4/9/2020 – Accessorietà di beni e inerenza dei costi: Interpello

SeacInfo Fiscale
Accessorietà di beni e inerenza dei costi: Interpello
Con Risposta ad Interpello 3 settembre 2020, n. 306, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’accessorietà a fini IVA e all’inerenza dei costi ai fini delle imposte dirette, relativamente ad un dispositivo per la somministrazione di un farmaco, ceduto gratuitamente insieme al farmaco stesso. L’Agenzia evidenzia che, ex art. 12, D.P.R. n. 633/1972, una cessione di beni/prestazione di servizi è accessoria a un’operazione principale se la:integra,completa,rende possibile,non essendo sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata, dovendo le stesse essere un tutt’uno.Nel caso di specie, il dispositivo per la somministrazione del farmaco è accessorio al farmaco stesso in quanto:è utilizzabile solo per una particolare modalità di somministrazione del farmaco;consente la somministrazione dello stesso;è gratuito, venduto insieme al farmaco al medesimo prezzo.Ai fini IVA, quindi, per la cessione del dispositivo accessorio è applicabile la medesima aliquota applicata alla cessione del medicinale (10%). Inoltre, l’Agenzia, richiamando il costante orientamento della Corte di Cassazione, sottolinea che ‘…l’inerenza deve essere intesa come strumentalità del bene stesso rispetto alla specifica attività del soggetto passivo, la cui sussistenza consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta versata’. Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che la fornitura dei dispositivi di somministrazione sia inerente all’attività imprenditoriale della società e pertanto i costi sostenuti per l’acquisto dei dispositivi, funzionali indirettamente all’ottenimento dei ricavi, sono deducibili dal reddito d’impresa.

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