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Non basta il modello 770 per provare l’avvenuto rilascio delle certificazioni dal datore-sostituto d’imposta
Con la Sentenza n. 24872 dell’1 giugno 2018 la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, ha stabilito che per accertare l’omesso versamento di ritenute nella formulazione precedente alle modifiche della Riforma, non può il solo modello 770 integrare la prova dell’avvenuto rilascio delle certificazioni delle ritenute fiscali operate dal datore sostituto d’imposta.Si legge nella sentenza che ‘con riferimento all’articolo 10 bis nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, la dichiarazione modello 770 proveniente dal sostituto d’imposta non può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova della avvenuta consegna al sostituito della certificazione fiscale’.