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Oltre alla reintegra il datore deve provvedere anche al pagamento delle sanzioni all’INPS
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9025 depositata il 1° aprile 2019, ha deciso in merito ai contributi arretrati per effetto di un licenziamento illegittimo del dipendente. Secondo la Corte, nell’ipotesi in cui il recesso risulti ingiustificato e venga ordinata la reintegra del lavoratore, il datore di lavoro non solo dovrà versare i contributi omessi nel periodo intercorso tra l’intimazione del licenziamento e la dichiarazione di nullità dello stesso, ma è tenuto anche al pagamento delle sanzioni civili previste nei casi di versamenti effettuati in misura inferiore al dovuto o non entro il termine previsto (art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000).