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Recesso e impugnativa stragiudiziale del difensore del lavoratore senza mostrare la procura
Secondo la Corte di Cassazione, ai fini dell’esercizio dell’impugnativa stragiudiziale del recesso datoriale, al difensore è sufficiente la procura del dipendente licenziato, senza che abbia l’onere di comunicarla o documentarla entro il termine di impugnazione del provvedimento espulsivo (ex art. 6 della Legge n. 604/1966), salvo che l’azienda non avanzi apposita richiesta ai sensi dell’art. 1393 c.c.Con la Sentenza n. 3139 del 1° febbraio 2019 viene precisato che in giudizio la prova dell’anteriorità della procura rispetto all’impugnativa manifestata dal rappresentante può essere fornita con ogni mezzo.