4/10/2019 – Mobbing non escluso dalla particolare sensibilità del lavoratore

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Mobbing non escluso dalla particolare sensibilità del lavoratore
La Corte di Cassazione ha affermato che non è una valida motivazione ad escludere il mobbing quella che ricollega la depressione del dipendente, rimasto vittima di un incidente stradale, ad una sua particolare sensibilità, piuttosto che al comportamento vessatorio del datore nei suoi confronti.Con l’Ordinanza n. 24615 del 2 ottobre 2019, la Corte, rimettendo la decisione al giudice del rinvio, ha sottolineato che è una motivazione solo apparente quella che ricollega la patologia del dipendente non all’accertato intento persecutorio del datore, ma ad una condizione soggettiva del lavoratore stesso.

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