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Il lavoratore in malattia può svolgere un’altra attività e percepire reddito
Con la Sentenza n. 21517 del 31 agosto 2018 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che, a seguito di infortunio sul lavoro, ha prestato nel periodo di malattia un’altra attività lavorativa poiché il lavoro svolto non ha pregiudicato né ritardato la guarigione.I giudici hanno ricordato che la malattia non impedisce lo svolgimento di una prestazione lavorativa purché questa non cagioni alterazioni sullo stato di salute e hanno aggiunto che l’aliunde perceptum non rileva ai fini dell’indennità risarcitoria se ha natura di reddito da capitale e non di reddito da lavoro (nel caso in questione derivava da una partecipazione societaria), in quanto esisteva anche prima dell’interruzione lavorativa.