3/8/2020 – Rivendita di beni usati da parte di un soggetto forfetario: certificazione telematica dei corrispettivi

SeacInfo Fiscale
Rivendita di beni usati da parte di un soggetto forfetario: certificazione telematica dei corrispettivi
Con Risposta ad Interpello 31 luglio 2020, n. 232, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione telematica dei corrispettivi, da parte di un soggetto in regime forfetario che effettua la rivendita di beni usati.Nel caso di specie si tratta di un titolare di un’agenzia di affari, il quale cede beni ricevuti in “conto vendita” da terzi, rilasciando all’acquirente uno “scontrino esente IVA” (emesso dal registratore di cassa) ed al committente, “una ricevuta in doppia copia” che riporta il prezzo realizzato, nonché il timbro della ditta e l’indicazione dell’articolo venduto.L’Agenzia delle Entrate, dopo avere sottolineato che tale attività può essere ricondotta ad una cessione di beni di terzi, secondo le regole del mandato con rappresentanza (art. 1704 C.c.) chiarisce che la cessione di un bene al cliente finale non è rilevante ai fini IVA e, quindi, può essere documentata dall’istante mediante una semplice quietanza. Risulta, invece, rilevante ai fini IVA il compenso spettante al titolare dell’agenzia (50% del prezzo di vendita) sebbene, nel caso di specie non sia soggetto alla rivalsa, (in quanto contribuente forfetario) e va, pertanto, documentato con fattura.Diversamente, qualora il bene in ‘conto vendita’ non sia venduto entro 60 giorni e non sia ritirato nei successivi 10 giorni dal proprietario, l’agenzia di affari acquisisce la proprietà del bene, con la conseguente necessità di emissione del documento commerciale e relativa memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivo.Rimane comunque la facoltà, o l’obbligo, a richiesta del cliente, di emettere fattura, ordinaria o semplificata, in formato analogico oppure, facoltativamente, elettronico.

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