3/7/2018 – E-fattura: ulteriori chiarimenti delle Entrate

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E-fattura: ulteriori chiarimenti delle Entrate
Con Circolare 2 luglio 2018, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica (art. 1, commi 909 e ss. Legge n. 205/2017). Tra le altre cose, il documento di prassi precisa che:devono essere documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione; di conseguenza, sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di benzina e gasolio destinati a imbarcazioni, aereomobili, veicoli agricoli. Bisogna considerare che l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 è confermato per i passaggi precedenti alla cessione di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione;l’obbligo della fatturazione elettronica: trova applicazione solo se l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni previste dalla legge (D.Lgs. n. 50/2016);trova applicazione solo nei confronti di coloro che sono titolari di contratti di subappalto o coloro che per vincolo contrattuale eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore;non opera rispetto ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi è un soggetto che non può essere qualificato come P.A.;in caso di consorzio, non si estende ai rapporti consorzio/consorziate;in fase di prima applicazione le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni purché venga garantita la corretta liquidazione dell’IVA.

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