31/5/2019 – Solo la conciliazione monocratica ha riflessi sulla diffida accertativa

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Solo la conciliazione monocratica ha riflessi sulla diffida accertativa
L’INL, con la Lettera Circolare n. 5066 del 30 maggio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle conciliazioni intervenute dopo l’emanazione della diffida accertativa, oppure non ancora validate al momento della sua adozione.L’art. 12 comma 2 del D.Lgs n. 124/2004 prevede che il tentativo di conciliazione per avere efficacia sulla diffida accertativa debba essere promosso dal datore presso le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, quindi secondo le modalità di cui all’art. 11 del predetto Decreto (conciliazione monocratica).Pertanto, le conciliazioni diverse da quelle summenzionate, intervenute o validate dopo l’adozione della diffida, non influiranno sulla stessa: eventuali doglianze potranno essere fatte valere solo in sede di opposizione all’esecuzione.

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