3/12/2019 – Sgravio IVA per cessioni a viaggiatori extra UE, le regole: principio di diritto

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Sgravio IVA per cessioni a viaggiatori extra UE, le regole: principio di diritto
Con Principio di diritto 2 dicembre 2019, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato le caratteristiche da rispettare per beneficiare dello sgravio da IVA ex art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, per cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea.In particolare, nel documento si ricorda che per avere diritto all’agevolazione è necessario che:i cessionari siano domiciliati o residenti in Paesi extra UE e non soggetti passivi d’imposta;i beni devono essere destinati all’uso personale e familiare, di soglia non inferiore ad euro 154,94 da verificare sul valore della fattura;la cessione deve essere documentata tramite sistema OTELLO con fattura elettronica, senza pagamento dell’IVA, oppure con pagamento e successivo rimborso da parte del cedente ove sia fornita prova di uscita del bene dall’UE.Il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento dell’importo di 154,94 euro, IVA inclusa, soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente. Non è ammessa la possibilità di beneficiare della disciplina di cui al citato articolo 38-quater in riferimento a prestazioni di servizi.

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