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Sisma bonus anche per acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione con contratto di permuta
Con Risposta ad Interpello 29 agosto 2019, n. 354, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile fruire della detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013 per l’acquisto di immobili ripristinati da imprese edilizie, siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, anche nell’ipotesi di acquisizione dell’unità immobiliare tramite un contratto di permuta.L’Amministrazione finanziaria, infatti, richiamando quanto già precisato nella Circolare 19 giugno 2012, n. 25, ha chiarito che l’espressione ‘vendita’ deve intendersi riferita a tutti i casi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito, compresa la permuta. La detrazione spettante è pari al 75 o 85%, a seconda della riduzione del rischio sismico (una o due classi) ‘… del prezzo delle unità immobiliari (che verranno ad esistenza) risultante dal contratto di permuta…’.Nel documento l’Agenzia precisa, inoltre, che non è ammessa la cessione del credito corrispondente alla detrazione da parte del soggetto incapiente legato al contribuente da vincolo di parentela.