30/8/2018 – Illegittimo il licenziamento per fatti diversi da quelli contestati in sede disciplinare

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Illegittimo il licenziamento per fatti diversi da quelli contestati in sede disciplinare
Con la Sentenza n. 21265 del 28 agosto 2018 la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la tutela reintegrativa di cui al 4 comma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, al lavoratore al quale era stata contestata la recidiva per assenze ingiustificate solo nella lettera di licenziamento ma non nelle contestazioni disciplinari dove si menzionava un’unica assenza ingiustificata. La recidiva, pertanto, costituisce fatto giuridico diverso dalla singola assenza ingiustificata contestata e, pertanto, i giudici della Corte Suprema hanno ritenuto illegittimo il licenziamento con diritto alla reintegra per il lavoratore.

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