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Danno biologico temporaneo e spese mediche fuori surroga INAIL
Con la Sentenza n. 13393 del 29 maggio 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato dall’INAIL, ha stabilito che dopo l’infortunio in itinere scatta la surroga dell’Istituto nei confronti di responsabile e assicurazione, ma solo sulle somme corrisposte al lavoratore a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente.Rimangono escluse altre voci, quali il danno biologico temporaneo e le spese mediche, perché la sostituzione dell’ente nella posizione del lavoratore risulta impossibile nelle componenti del risarcimento che non formano oggetto di indennizzo in sede previdenziale.