30/1/2019 – Indennità risarcitoria dopo reintegra tassata ai fini IRPEF come gli stipendi arretrati

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Indennità risarcitoria dopo reintegra tassata ai fini IRPEF come gli stipendi arretrati
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’Ordinanza n. 2407 del 29 gennaio 2019, ha definito a quale trattamento fiscale siano destinate le indennità dovute dopo la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegra. Anche se ha natura risarcitoria, l’indennità rientra nella lettera a) dell’art. 16 TUIR.L’Agenzia delle Entrate voleva applicare la tassazione separata alla somma corrisposta al dipendente in qualità di indennità risarcitoria, calcolata in base alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore dalla data del recesso alla reintegra. L’aliquota secondo l’Agenzia sarebbe stata quella media degli ultimi 5 anni. La Corte invece ha accolto la tesi del lavoratore, secondo cui l’aliquota da applicare corrisponde alla metà del reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto.

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