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Disciplina IRES per la valutazione di titoli con il criterio del costo ammortizzato: Risoluzione
Con Risoluzione 29 gennaio 2018, n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IRES applicabile nel caso in cui una società abbia adottato, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito.In particolare, l’Agenzia ha chiarito, tra l’altro, che, ai fini fiscali, in presenza di un magazzino valutato contabilmente in maniera univoca con il criterio del costo ammortizzato, gli effetti reddituali e patrimoniali sono assoggettati a due differenti regimi:la disciplina fiscale previgente, per i titoli acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016 e ancora in possesso della società negli esercizi successivi;il recepimento del criterio del costo ammortizzato, per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016.Il documento di prassi ha precisato che, con riferimento alle cessioni, si può utilizzare un criterio proporzionale secondo il quale, in ciascun periodo d’imposta, la vendita dei titoli dev’essere effettuata in base al rapporto tra l’ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascun dei due ‘magazzini fiscali’ e l’ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla società.