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Datore azienda cedente obbligato per la quota di TFR maturata fino al trasferimento aziendale
In caso di cessione d’azienda, dato il carattere retributivo e sinallagmatico del TFR, il datore di lavoro cedente è responsabile della quota di retribuzione differita maturata dal suo dipendente nel periodo di lavoro fino al trasferimento aziendale.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 27507 del 28 ottobre 2019, secondo la quale è riconosciuta al lavoratore la possibilità di proporre istanza di fallimento del datore cedente, in quanto creditore dello stesso.