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Non è stabile organizzazione una sede in Italia priva di autonomia di un ente estero: Sentenza
Con Sentenza 18 maggio 2018, n. 12237, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui l’esistenza in Italia di una sede di direzione di una società estera non configura una stabile organizzazione di detta società in Italia a condizione che tale centro non sia in grado di produrre in autonomia le cessioni di beni o le prestazioni di servizi.In particolare, la Corte ha ritenuto che il fatto che le riunioni di alcuni manager del Gruppo fossero avvenute nel territorio italiano non può essere considerato una circostanza sufficiente ai fini della configurabilità di un ‘centro di attività stabile’ di cui alla normativa europea. Inoltre dalla documentazione depositata non è emersa la sussistenza di una struttura idonea e di un apporto tecnico e umano richiesto dall’art. 5, modello di convenzione OCSE ai fini della configurabilità di una stabile organizzazione. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che le relative operazioni rese dal Gruppo estero non sono imponibili in Italia ai fini IVA, in ossequio al principio europeo contro la doppia imposizione.