29/3/2019 – Procedura conciliativa attivata dopo il licenziamento

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Procedura conciliativa attivata dopo il licenziamento
Il dipendente che voglia impugnare il recesso intimato per giustificato motivo oggettivo deve proporre ricorso entro il termine di 60 giorni, anche se il datore di lavoro ha omesso di attivare la procedura conciliativa presso la Direzione territoriale. Con tale motivazione i giudici della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 8660 del 28 marzo 2019, hanno respinto il ricorso di un dipendente che ha contestato il licenziamento oltre i termini previsti per l’impugnazione: il mancato esperimento della procedura conciliativa non sospende infatti il termine di 60 giorni per dolersi del recesso.Se il ricorso fosse stato tempestivo, il dipendente avrebbe avuto diritto ad un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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