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Rispondono in solido le società collegate per il licenziamento illegittimo
Nel caso di un rapporto di lavoro frazionato in modo fraudolento tra due imprese collegate tra loro, a cui è seguito un licenziamento illegittimo del lavoratore, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7704 del 28 marzo 2018 ha stabilito che quest’ultimo può chiedere la reintegra presso una sola azienda, mentre per il risarcimento del danno possono rispondere entrambe in quanto obbligate in solido.Nel caso in specie, accogliendo il ricorso del lavoratore, i giudici della Suprema Corte hanno inteso precisare che l’illegittimità del licenziamento è un fatto imputabile ad entrambe le società coinvolte e il rapporto deve essere inteso come unico, in quanto non risulta distinguibile la parte di lavoro che il lavoratore svolge presso una e l’altra società. Dunque si può ben applicare il criterio di solidarietà passiva, che consente al lavoratore di chiedere il risarcimento ad entrambi i debitori in solido o soltanto ad uno di essi.