29/10/2019 – Subordinato il professionista se le mansioni non sono riservate agli iscritti all’albo

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Subordinato il professionista se le mansioni non sono riservate agli iscritti all’albo
La Corte di Cassazione ha affermato che è di natura subordinata l’attività del professionista i cui contratti susseguitisi con lo stesso datore non prevedano attività esercitabili unicamente da professionisti iscritti ad un Albo.Con la Sentenza n. 27388 del 25 ottobre 2019, la Suprema Corte ha sottolineato che la deroga alle norme previste per i cocoprò (ex art. 61, 3 c., D.Lgs 276/2003) non deve fondarsi sulla mera qualifica di professionista e che in presenza di un’attività di lavoro autonomo che può oggettivamente essere svolta solo da un professionista iscritto ad un Albo, è legittima la mancata conversione a tempo indeterminato.

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