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Licenziamento di chi ha i requisiti per la pensione di vecchiaia solo in caso di erogazione istantanea della prestazione
Con l’Ordinanza n. 13181 del 25 maggio 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un lavoratore nei confronti di una banca, ha stabilito la validità del licenziamento di chi ha i requisiti per la pensione di vecchiaia, solo se la prestazione gli viene erogata subito.La possibilità per l’impresa di recedere dal rapporto non è quindi legata al raggiungimento dell’età, ma al conseguimento effettivo del trattamento da parte dell’interessato.Si legge nell’ordinanza che ‘la possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore di lavoro all’applicabilità del regime dell’articolo 18 della legge n. 300/1970 è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall’interessato’.