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No al contratto a tempo indeterminato per chi sostituisce la collega in maternità
Con la Sentenza n. 19860 del 26 luglio 2018, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di una lavoratrice che sostituiva una dipendente in maternità, ha stabilito che la prosecuzione dell’attività del lavoratore a termine dopo il rientro dalla maternità della lavoratrice sostituita non trasforma il rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Tra le assenze per ferie, la malattia del bambino, successive all’astensione obbligatoria e facoltativa è presente una ‘connessione’.Non sussiste quindi ‘alcuna proroga del termine apposto al contratto ma la permanenza della causale sostitutiva nello stesso indicata’.