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Contratti perfezionati per corrispondenza esclusi da registrazione e versamento imposta: Ordinanza
Con Ordinanza 26 luglio 2018, n. 19799, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto stipulato per corrispondenza non è soggetto a registrazione ed al conseguente pagamento dell’imposta di registro.In particolare la Suprema Corte evidenzia che ai fini dell’imposta di registro, il contratto stipulato per corrispondenza si distingue da quello stipulato per scrittura privata non autenticata, in quanto in ogni documento è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente, (ogni atto è, infatti, firmato solo da un contraente). Tale modalità si verifica anche qualora lo scambio delle dichiarazioni unilaterali avviene ‘brevi manu’.La Corte di Cassazione sottolinea che il contratto è soggetto a registrazione ed al pagamento dell’imposta di registro solo in caso d’uso, ma non in termine fisso (ovvero entro venti giorni).