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Niente licenziamento per mancata soppressione del posto di lavoro
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per esternalizzazione delle sue mansioni, in quanto non sussiste la soppressione del posto se il compenso in favore dei professionisti esterni non aumenta dopo il benservito al contabile.Con l’Ordinanza n. 10140 del 26 aprile 2018 viene ribadito che, pur essendo consentito all’azienda tagliare il personale per aumentare la redditività dell’impresa, la ristrutturazione a fondamento del licenziamento deve essere effettiva, altrimenti non si configura la soppressione del posto di lavoro.