2/7/2020 – Trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria degli scontrini: modifica ai Provvedimenti a seguito della proroga introdotta dal Decreto Rilancio

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Trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria degli scontrini: modifica ai Provvedimenti a seguito della proroga introdotta dal Decreto Rilancio
Con Provvedimento 30 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al Provvedimento del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ed al Provvedimento 18 aprile 2019 in materia di lotteria degli scontrini, adeguando i nuovi termini di decorrenza.In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sono state aggiornate le date di decorrenza di tale obbligo, indicate nel Provvedimento 28 ottobre 2016. Come noto, infatti, il Decreto Rilancio, considerate le difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale da Covid19, ha spostato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, i termini entro il quale gli esercenti al dettaglio e attività assimilate dovranno adeguarsi all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.Inoltre, sono state approvate le specifiche tecniche dell’RT- Versione 10; è stato aggiornato l’allegato denominato ‘Allegato – Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 – giugno 2020’; ed è stato modificato l’allegato del Layout del Documento Commerciale, con l’obiettivo di assicurare una leggibilità semplificata e l’ottimizzazione del contenuto al fine di ridurre il consumo di carta nel caso di stampa analogica del documento.Per quanto riguarda invece la lotteria degli scontrini è stata aggiornata la data di entrata in vigore della lotteria, prorogata, dal Decreto Rilancio, al 1° gennaio 2021.Inoltre è stato modificato l’allegato tecnico denominato ‘Allegato – Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria (v2)’ ai fini di classificare alcune altre modalità di pagamento come ‘Non Riscosso’.

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