27/12/2017 – CIGS settore editoria: le istruzioni per la gestione delle istanze per le diverse causali

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CIGS settore editoria: le istruzioni per la gestione delle istanze per le diverse causali
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 21 del 22 dicembre 2017, interviene in materia di concessione della CIGS alle imprese che operano nel settore editoria facendo seguito al Decreto Interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017, con il quale sono stati definiti i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGS per il settore in oggetto. Si tratta di provvedimenti adottati in attuazione del riordino degli ammortizzatori sociali che riconduce anche il settore dell’editoria nell’ambito dei criteri disposti con il D.Lgs n. 148/2015 come integrato dal D.Lgs n. 69/2017.In particolare, le imprese appartenenti al settore dell’editoria, possono accedere alla CIGS, per i lavoratori da esse dipendenti (giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, dipendenti compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante), prescindendo dal requisito occupazionale dei 15 dipendenti di cui all’art. 20, comma 1, D.Lgs n. 148/2015, per le causali di:riorganizzazione aziendale in presenza di crisi;crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione di attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento;contratto di solidarietà difensivo.I lavoratori beneficiari devono possedere, alla data della presentazione dell’istanza di CIGS un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni svolti presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’intervento di CIGS.

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