26/7/2018 – Risarcimento senza reintegra se il datore licenzia per crisi senza il rispetto dell’anzianità

SeacInfo Amministrazione del personale
Risarcimento senza reintegra se il datore licenzia per crisi senza il rispetto dell’anzianità
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19732 del 25 luglio 2018, accogliendo il ricorso di un’impresa di pulizie, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento adottato da quest’ultima in quanto viola i criteri di correttezza e buona fede nello scegliere il dipendente da estromettere nell’ambito di personale con mansioni fungibili.La revoca della commessa, causa del recesso della parte datoriale, è effettiva e dunque sussiste il giustificato motivo oggettivo alla base del provvedimento; a favore del lavoratore scatterà la tutela indennitaria e non la reintegra nel posto di lavoro.La tutela reale dopo la riforma Fornero ‘è un’ipotesi residuale che scatta soltanto quando l’insussistenza del fatto che determina il recesso è connotata da una particolare evidenza, mentre la regola è il risarcimento compreso fra dodici e ventiquattro mensilità’.

Articoli Correlati