26/3/2019 – Morti d’amianto: la liquidazione del danno non va fatta in base all’invalidità permanente totale

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Morti d’amianto: la liquidazione del danno non va fatta in base all’invalidità permanente totale
Con la Sentenza n. 8292 pubblicata il 25 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di lavoratori morti a seguito di esposizione all’amianto, la quantificazione del danno non patrimoniale non può essere fatta in base alle tabelle milanesi sull’invalidità permanente totale, ma deve basarsi sulla menomazione temporanea all’integrità psicofisica.Accogliendo il ricorso dell’azienda contro la decisione del giudice di merito, la Cassazione ha inoltre sentenziato che la quantificazione del risarcimento non può essere identica per tutte le vittime, in quanto deve tener conto di aspetti soggettivi del deceduto, quali l’età, la durata della malattia e le sofferenze patite.

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