26/11/2019 – Cancellazione dalla Cassa forense per incompatibilità: no restituzione dei contributi integrativi versati

SeacInfo Amministrazione del personale
Cancellazione dalla Cassa forense per incompatibilità: no restituzione dei contributi integrativi versati
La Corte di Cassazione ha statuito che nel caso di cancellazione retroattiva dalla Cassa forense del soggetto che ha esercitato la professione in regime di incompatibilità, questi non può chiedere la restituzione dei contributi integrativi versati all’ente previdenziale.Con la Sentenza n. 30571 del 22 novembre 2019, la Suprema Corte ha sottolineato che la cessazione del rapporto di lavoro non fa venir meno retroattivamente il suddetto vincolo, in quanto l’obbligo di versamento è previsto in funzione solidaristica ed è strettamente collegato alla prestazione lavorativa resa dal professionista iscritto all’albo.

Articoli Correlati