26/11/2018 – Sì alla reintegra anche se il fatto sussiste ma non costituisce un inadempimento contrattuale

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Sì alla reintegra anche se il fatto sussiste ma non costituisce un inadempimento contrattuale
Con la Sentenza n. 30430 del 23 novembre 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato da un’azienda, ha stabilito che scatta la reintegra nel posto di lavoro nel caso della dipendente di una compagnia aerea accusata di aver bloccato l’uscita dei passeggeri dalla porta anteriore del mezzo.La condotta addebitata non risulta apprezzabile sul piano disciplinare ed è del tutto assimilabile quindi dal punto di vista giuridico alla condotta materialmente inesistente. Si legge nella sentenza che ‘l’insussistenza del fatto contestato prevista dal comma quarto dell’articolo 18 modificato dalla legge Fornero si configura anche quando il fatto contestato sussiste ma non presenta profili di illiceità’.

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