25/8/2020 – Manifestazioni spettacolistiche rinviate rispetto alla data originariamente fissata

SeacInfo Fiscale
Manifestazioni spettacolistiche rinviate rispetto alla data originariamente fissata
Con Principio di Diritto 17 agosto 2020, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle manifestazioni spettacolistiche rinviate rispetto alla data originariamente fissata.In particolare l’Agenzia ha precisato che alle manifestazioni spettacolistiche (prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 “Spettacoli ed altre attività”) rinviate rispetto alla data inizialmente fissata non si applica l’art. 6, comma 3, D.P.R. n. 544/1999.Ai fini IVA, i titoli di accesso venduti in relazione allo spettacolo originariamente fissato e poi rinviato possono essere considerati dall’organizzatore validi per l’ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data Rimangono valide le previsioni dettate dal legislatore in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ossia la possibilità, per gli spettatori, di chiedere il rimborso del biglietto originariamente acquistato ovvero, per l’organizzatore dell’evento, provvedere al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione.

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