25/5/2018 – Per la deduzione dei costi sostenuti per le provvigioni dell’agente rileva la data di accettazione dell’ordine: Sentenza

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Per la deduzione dei costi sostenuti per le provvigioni dell’agente rileva la data di accettazione dell’ordine: Sentenza
Con Sentenza 11 aprile 2018, n. 8893, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di un contratto di agenzia, le spese sostenute dalla società per provvigioni, dovute ad una società controllata, vanno dedotte nell’esercizio in cui vi è stata l’accettazione degli ordini da parte del committente e non in quello in cui vengono realizzati i relativi ricavi.La Suprema Corte evidenzia che, come previsto anche dalla normativa recante le regole generali sui componenti del reddito di impresa, ‘i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza’. La stessa norma, tra le altre cose, precisa che le spese dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici si considerano sostenute alla data di maturazione dei corrispettivi.Il contratto di agenzia è un contratto a tempo indeterminato, da cui derivano corrispettivi periodici che maturano al termine dei singoli periodi (mensili, trimestrali, ecc.) di riferimento delle prestazioni dell’agente e, conseguentemente, l’onere delle provvigioni da corrispondere all’agente deve ritenersi maturato nella data in cui gli agenti hanno ultimato quella tranche di prestazione lavorativa.La Suprema Corta sottolinea che l’individuazione del momento in cui l’agente matura i corrispettivi va necessariamente compiuta ricorrendo alla normativa civilistica disciplinante il rapporto d’agenzia, che fissa la regola generale secondo cui il diritto alla provvigione sorge in capo all’agente quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

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