24/7/2020 – No al trasferimento se la mansione non è stata soppressa

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No al trasferimento se la mansione non è stata soppressa
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15635 del 22 luglio 2020, ha ritenuto illegittimo il trasferimento di un dipendente reintegrato a seguito di licenziamento, in quanto la riorganizzazione aziendale non aveva comportato la soppressione della mansione da questi svolta prima del licenziamento.I giudici hanno, infatti, respinto il ricorso del datore di lavoro in quanto l’assunzione di nuovi dipendenti per svolgere la mansione del lavoratore trasferito dimostra che non è avvenuta alcuna soppressione del ruolo. Inoltre, secondo la Corte il datore non può giustificare la mancata attribuzione al ricorrente delle precedenti mansioni svolte, dal momento che tale conseguenza è derivata dalla scelta aziendale illecita di licenziarlo.

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