24/10/2018 – Affetto da nullità il licenziamento mediante il quale vengono contestati fatti simili al primo

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Affetto da nullità il licenziamento mediante il quale vengono contestati fatti simili al primo
Con la Sentenza n. 26815 del 23 ottobre 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di una banca, ha giudicato come nullo e ritorsivo il secondo licenziamento, mediante il quale vengono contestati al lavoratore fatti simili a quelli fatti valere nel primo provvedimento, in virtù del principio del ‘ne bis in idem’.Secondo la Corte di Cassazione la parte datoriale ‘una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva’.

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