23/5/2019 – Dipendente non licenziato in tronco per lo scambio di mail con altra impresa

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Dipendente non licenziato in tronco per lo scambio di mail con altra impresa
In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che scambia mail con altra impresa, se tale condotta è sporadica e non comporta una riduzione della produttività. Con la Sentenza n. 13865 del 22 maggio 2019 viene chiarito che il recesso è da considerarsi ingiustificato e, pertanto, il lavoratore va reintegrato, in quanto l’utilizzo dello strumento aziendale durante l’orario di lavoro è riconducibile al massimo nell’ambito dei fatti punibili con una sanzione conservativa.

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