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Riassunzione di lavoratori in mobilità: no al cumulo degli sgravi fiscali
Il legislatore per incentivare l’assunzione del personale collocato nelle liste di mobilità ha previsto due tipologie di sgravi fiscali, regolati dalla Legge n. 223/91 e in particolare dagli artt. 8, comma 2 e 25, comma 9, in relazione alla tipologia di contratto stipulato: a tempo determinato oppure indeterminato.Con la Sentenza n. 12554 del 22 maggio 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’INPS, ha stabilito che la fruizione del doppio sgravio contributivo è possibile solo nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in pieno svolgimento in uno a tempo indeterminato.