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Conversione a tempo indeterminato: nei 36 mesi non rientra il lavoro in somministrazione o distacco
In tema di conversione a tempo indeterminato per superamento del periodo massimo di successione di contratti a termine, nel computo dei 36 mesi non rientrano i periodi di lavoro svolti in regime ddistacco o somministrazione per un diverso datore di lavoro.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7413 del 17 marzo 2020, secondo la quale, ai fini del suddetto calcolo, rilevano esclusivamente i contratti a termini stipulati con lo stesso datore di lavoro.