22/6/2018 – TIA 2: assoggettabile ad IVA in quanto ha natura di ‘corrispettivo’

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TIA 2: assoggettabile ad IVA in quanto ha natura di ‘corrispettivo’
Con Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui la natura tributaria della Tariffa Integrata Ambientale (c.d. TIA 2) introdotta dall’art. 238, D.Lgs. n. 152/2006 corrisponde a quella di ‘corrispettivo’ e non di tributo. In particolare, la Corte ha sancito che la natura di corrispettivo della TIA 2, in base a quanto stabilito dalla norma, si ricava dai seguenti aspetti:il fatto generatore dell’obbligo di pagamento risiede nella produzione di rifiuti e quindi nella effettiva fruizione del servizio;l’entità del dovuto è commisurato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti.Di conseguenza, data la sua natura privatistica, a differenza dell’abrogata TIA 1, essa può essere assoggettata ad IVA.

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