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Sussistenza del mobbing se in azienda si respira un clima di estrema tensione
Con la Sentenza n. 12437 del 21 maggio 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un datore di lavoro, ha stabilito che il clima di tensione che si respira in azienda può configurare il mobbing.Risulta quindi illegittimo il licenziamento della lavoratrice per superamento del periodo di comporto, dopo la depressione cagionata dalle condotte persecutorie di colleghi e superiori.Si legge nella sentenza che risulta provata la sussistenza del mobbing ‘tanto al suo elemento obiettivo, tanto al suo elemento soggettivo dell’intendimento persecutorio, accertato nell’atteggiamento certamente afflittivo del datore di lavoro, all’interno di un procurato clima di estrema tensione all’interno dell’azienda’.