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Risarcito dal datore il danno alla professionalità in mancanza di prova sulle mansioni equivalenti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26477 del 19 ottobre 2018, ha stabilito che scatta il danno alla professionalità del dipendente, se la parte datoriale non dimostra che in azienda mancano mansioni equivalenti a quelle svolte dal dipendente prima della riorganizzazione aziendale, alla quale segue il demansionamento dello stesso.Il giudice non può infatti sindacare la riorganizzazione aziendale quando è il risultato di serie e discrezionali scelte d’impresa. Spetta però al ‘datore fornire la prova liberatoria secondo cui dopo la riorganizzazione non esiste più in azienda un altro posto disponibile adeguato al grado di professionalità raggiunto dal lavoratore’.