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Trasferimento della sede all’estero dopo metà anno: risposta ad Interpello
Con Risposta ad interpello 20 novembre 2018, n. 73, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad una società italiana che ha trasferito nel corso del 2018 la sede legale in Germania, mantenendo una stabile organizzazione in Italia. Nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria precisa, tra l’altro, che:la società sarà assoggettata a tassazione in Italia su tutti i redditi societari (prodotti sia in Italia che in Germania) nel 2018, indipendentemente dal trasferimento di sede che si perfezionerà durante la seconda parte dell’anno;la stabile organizzazione italiana potrà continuare ad utilizzare il codice fiscale e la partita IVA attualmente posseduti;nel caso di specie (trasferimento di sede di una società italiana all’estero), trova applicazione il credito nozionale previsto nell’ambito delle operazioni straordinarie comunitarie (articolo 179, comma 3, ultimo periodo, TUIR).