2/10/2018 – Attività faunistico-venatoria: chiarimenti sul regime fiscale applicabile

SeacInfo Fiscale
Attività faunistico-venatoria: chiarimenti sul regime fiscale applicabile
Con Risoluzione 27 settembre 2018, n. 73, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’imprenditore agricolo in relazione al reddito derivante dall’esercizio sul fondo dell’attività faunistico-venatoria.In particolare, il documento di prassi ha chiarito che l’esercizio dell’attività faunistico-venatoria rientra fra le attività connesse all’attività agricola principale, di cui al comma 3, art. 2135 C.c.. Pertanto, in relazione ai redditi che ne derivano è applicabile il regime forfetario previsto dall’art. 56-bis, comma 3, TUIR. L’Agenzia precisa, inoltre, che:nell’esercizio dell’attività faunistico-venatoria devono essere prevalentemente utilizzate attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale;il requisito della ‘prevalenza’ è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse utilizzate nelle attività connesse.

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