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I contributi figurativi ‘extralavorativi’ non sono calcolabili ai fini della disoccupazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30426 del 19 dicembre 2017, ha precisato che i contributi figurativi, versati per il periodo di maternità obbligatoria svolto dalla lavoratrice dopo la scadenza del contratto a tempo determinato, non possono essere computati ai fini del raggiungimento del periodo di 12 mesi necessario al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.Le ipotesi in cui i contributi figurativi hanno rilevanza ai fini dei trattamenti previdenziali sono tassative: sono computabili qualora derivino da un rapporto di lavoro ‘in essere’, mentre non lo sono qualora il rapporto di lavoro si sia interrotto, ad esempio per la scadenza naturale del contratto, e in virtù di altre leggi siano versati contributi figurativi per altre finalità.